LE RIFORME GRAZIE AL PD SONO LEGGE
Contributi alle imprese che assumono, tempo pieno nelle scuole delle aree disagiate, esenzione dal ticket per redditi fino a 20 mila euro e il ritorno al pubblico della gestione delle acque: tutte proposte del Partito democratico inserite nella Finanziaria approvata di recente, tutti provvedimenti che grazie al PD sono legge.
Scuola, Lavoro, Sanità, Acqua sono alcuni dei temi sui quali il Partito Democratico ha portato avanti la battaglia per le riforme all'Assemblea regionale siciliana.
"Siamo riusciti a far approvare riforme importanti per la nostra regione", ha detto il Segretario regionale del PD, Giuseppe Lupo parlando all’Assemblea nazionale del Partito democratico riunita a Roma (GUARDA IL VIDEO DELL’INTERVENTO –
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"Vogliamo che tutti gli abitanti dell'isola - ha aggiunto - conoscano i provvedimenti per cui ci siamo battuti perseguendo un unico obiettivo: l'interesse della Sicilia e dei siciliani. Scuola, Lavoro, Sanità, Acqua sono i temi che abbiamo scelto per la nostra campagna informativa ma con la Finanziaria sono state approvate altre importanti proposte del Partito democratico: l'istituzione di zone franche urbane, l' obbligo di parametri Consip per la fornitura di beni e servizi nella pubblica amministrazione regionale, i finanziamenti per le strade provinciali per 105 milioni di euro, il tetto sulle pensioni d'oro dei dipendenti regionali, misure a sostegno dell'artigianato dell'agricoltura e delle cooperative, il fondo per il diritto allo studio, la riduzione delle società partecipate, la proroga per le cooperative edilizie, la definizione della dotazione organica della Regione".
"I temi che abbiamo scelto - ha detto il capogruppo del PD all’Ars Antonello Cracolici - promuovono realtà che oggi sono leggi realizzate grazie al nostro contributo. Un contributo importante, un lavoro determinante che abbiamo svolto sulla finanziaria, di cui oggi possiamo andare fieri".
Ecco nel dettaglio alcune proposte diventate legge grazie al Partito Democratico.
Ripubblicizzazione gestione delle risorse idriche (artt. 49-50)
La norma blocca l’iter della gestione privata e avvia il percorso per il ritorno alla gestione pubblica delle risorse idriche in Sicilia.
La norma impegna la Regione a dotarsi entro un anno di un provvedimento che organizzi la gestione integrata del servizio, fornendo alle amministrazioni locali i parametri necessari per la cessazione delle convenzioni in atto con i gestori privati senza oneri a carico delle amministrazioni. Viene inoltre istituito il “Comitato consultivo degli utenti” (art. 50) a garanzia dei diritti degli utenti, della qualità del servizio e del monitoraggio delle tariffe.
Leggi l'Art. 49 sulla Gestione integrata del servizio idrico
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, decorso il termine ivi previsto, cessano le autorità d'ambito territoriale istituite nella Regione in applicazione dell'articolo 148 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In considerazione del mutato stato di fatto derivante dalla disposta cessazione delle autorità d'ambito e dalla comminatoria di nullità della loro prosecuzione ed in considerazione, altresì, di quanto previsto dall'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, recepita con legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, secondo il quale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, le attuali autorità d'ambito, con il coordinamento del dipartimento regionale acque e rifiuti, provvedono a verificare la sussistenza delle condizioni di cui al richiamato articolo 21 quinquies della legge n. 241/1990, con specifico riferimento all'intervenuta realizzazione dei programmi e dei piani di investimento contrattualmente dovuti da parte dei soggetti incaricati della gestione del servizio.
3. I provvedimenti con i quali si dia corso alla verifica di cui al comma 2 devono dare puntualmente atto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento ed acquisiscono efficacia decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione alla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. L'adozione dei provvedimenti consequenziali è subordinata all'integrale adempimento degli obblighi scaturenti dal comma 1 bis dell'articolo 21 quinquies della legge n. 241/1990. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5. Restano fermi gli ambiti territoriali ottimali, istituiti ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quali individuati con decreto del Presidente della Regione del 16 maggio 2000, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 2 giugno 2000, n. 26, parte prima.
Leggi Art. 50 Norme a tutela degli utenti del servizio idrico e dei servizi di pubblica utilità
Art. 50 Norme a tutela degli utenti del servizio idrico e dei servizi di pubblica utilità
1. Presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità è costituito un Comitato consultivo degli utenti, in rappresentanza degli interessi dei territori per il controllo della qualità dei servizi idrici. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità.
2. Su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, la Giunta regionale emana una direttiva per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti. Tale direttiva contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.
3. Il Comitato:
a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
c) segnala all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio;
d) trasmette all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;
e) può proporre quesiti e fare segnalazioni all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.
4. Presso la Regione è istituito il Tavolo consultivo permanente sulle tariffe, presieduto dall'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, cui partecipano il dirigente generale del dipartimento competente, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tre rappresentanti delle principali associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, tre rappresentanti delle associazioni di categorie produttive, due rappresentanti dei soggetti gestori.
5. La Giunta regionale, con delibera, provvede alla nomina dei componenti del Tavolo consultivo permanente sulle tariffe ed alla definizione delle relative modalità di funzionamento. La partecipazione al Tavolo non comporta l'erogazione di alcun compenso.
Lavoro (Artt. 53-65)
Il credito di imposta per l’occupazione riconosce un contributo al datore di lavoro, pari a 333 euro al mese per due anni per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato.
In caso di lavoratrici “svantaggiate” (ai sensi della normativa europea) il contributo è aumentato a 416 euro, incentivando in tal modo l’occupazione femminile.
Condizioni necessarie per fruire del contributo sono il rispetto delle prescrizioni previste dai contratti collettivi nazionali e delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Leggi Gli Art. 53-65 sul Lavoro
CAPO II
Credito d'imposta regionale per l'incremento dell'occupazione
Art. 53 Soggetti beneficiari
1. Ai datori di lavoro, così come definiti nell'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, che, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente legge ed i dodici mesi successivi, effettuino nel territorio della Regione nuove assunzioni di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, incrementando il numero di lavoratori dipendenti, è concesso un contributo (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. Nell'ambito dell'ammontare complessivo dei contributi da concedere, su base annuale, le risorse sono assegnate prioritariamente secondo le seguenti percentuali:
a) 70 per cento alle micro, piccole e medie imprese;
b) 10 per cento alle grandi imprese;
c) 20 per cento alle categorie residuali di datori di lavoro, nell'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9.
3. Per la definizione di micro, piccole e medie imprese si rinvia all'allegato 1 del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008.
5. Sono esclusi dalla fruizione del contributo di cui al presente articolo i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 54 Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) "lavoratore": qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro;
b) "lavoratore svantaggiato", "lavoratore molto svantaggiato" e "lavoratore disabile": i lavoratori così come definiti dall'articolo 2, punti 18, 19 e 20 regolamento CE n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008;
c) "lavoratore dipendente": quando non diversamente specificato, il lavoratore assunto indistintamente con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
d) "numero di lavoratori dipendenti": il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
e) "costi salariali": l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:
1) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
2) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari.
Art. 55 Misura dell'agevolazione
1. Il contributo di cui al presente capo è concesso per un importo pari ad euro 333 per ciascun lavoratore assunto, con contratto a tempo indeterminato e per ciascun mese; il lavoratore assunto deve rientrare nella definizione di lavoratore svantaggiato, molto svantaggiato e disabile di cui all'articolo 2, punti 18, 19 e 20 del regolamento CE n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.
2. In caso di lavoratrici, rientranti nella precedente definizione, il contributo di cui al presente capo è concesso per un importo pari a 416 euro, per ciascuna lavoratrice assunta, con contratto a tempo indeterminato, e per ciascun mese.
3. Il contributo di cui al presente articolo spetta per un periodo di:
a) dodici mesi successivi all'assunzione nel caso di lavoratori svantaggiati;
b) ventiquattro mesi successivi all'assunzione nel caso di lavoratori molto svantaggiati o disabili.
5. Il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3 non può, comunque, superare il 50 per cento dei costi salariali nel caso di assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, così come stabilito dall'articolo 40, commi 2 e 3, del regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008, e il settantacinque per cento nel caso di assunzione di lavoratori disabili secondo la disposizione di cui all'articolo 41, comma 2, del regolamento CE n. 800/2008.
6. Per ciascun datore di lavoro l'importo massimo dell'aiuto in equivalente sovvenzione lordo non può superare le seguenti soglie:
a) per l'assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati cinque milioni di euro per anno;
b) per l'assunzione di lavoratori disabili dieci milioni di euro per anno.
7. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle regole di cumulo di cui all'articolo 7 del regolamento CE n. 800/2008.
Art. 56 Incremento della base occupazionale
2. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui al presente Capo è altresì necessario che i posti di lavoro creati rappresentino un incremento netto del numero dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili, occupati dal datore di lavoro beneficiario.
3. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti, rispetto alla media dell'anno precedente l'assunzione, è verificato, sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti complessivamente impiegati dal datore di lavoro.
4. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
5. Per i soggetti che assumano la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui si verifica l'assunzione, ogni lavoratore dipendente costituisce incremento della base occupazionale.
6. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale e i lavoratori stagionali si conteggiano nella base occupazionale come frazioni di ULA.
7. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente capo i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Art. 58 Condizioni di ammissibilità
2. La concessione dei benefici di cui al presente capo è altresì subordinata al possesso da parte dei datori di lavoro del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
3. Sono esclusi dai benefici di cui al presente capo i datori di lavoro che abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione CE.
Art. 59 Modalità di accesso e di fruizione del credito d'imposta
1. Per fruire del contributo, i soggetti presentano un'istanza contenente i dati stabiliti nel modello approvato con apposito provvedimento, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di assunzione. In caso di ulteriori incrementi occupazionali, il soggetto beneficiario provvede alla presentazione di successive istanze.
2. Le istanze sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione; sulla base dei dati in esse indicati, è verificata l'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla norma.
3. Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, è comunicato, in via telematica, l'accoglimento nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili per ciascun anno.
4. I soggetti che hanno ricevuto la comunicazione telematica attestante l'accoglimento dell'istanza sono tenuti ad inviare, dall'1 febbraio al 31 marzo dell'anno successivo a quello di assunzione, una comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui all'articolo 60, comma 1, lettera a). Il mancato invio della comunicazione comporta l'applicazione dell'articolo 60, comma 2.
5. I soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati possono presentare dall'1 aprile al 20 aprile di ciascuno anno a far data dal 2011, e comunque non oltre il 2013 una nuova istanza telematica.
L'importo (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) richiesto con le nuove istanze può essere al massimo pari a quello richiesto nell'istanza originaria. Le nuove istanze sono ammesse al beneficio secondo l'ordine cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse divenute disponibili a seguito di: rinunce; mancato invio della comunicazione di cui al comma 4.
6. La comunicazione di cui al comma 4 e l'istanza di cui al comma 5 sono approvate con apposito provvedimento.
Art. 60 Cause di decadenza
1. Il diritto decade:
a) qualora, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nei dodici mesi precedenti l'assunzione.
La valutazione dell'effetto incrementale si ottiene raffrontando il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno successivo all'assunzione;
b) qualora, fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore non sia garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la vigente legislazione o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi, come previsto dall'articolo 55, comma 3. Tuttavia se, in caso di licenziamento per giusta causa, il periodo di occupazione sia più breve di dodici mesi, ovvero se applicabile, di ventiquattro mesi, non si decade dall'agevolazione, che è ridotta pro rata di conseguenza;
c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, ovvero violazioni della normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni della presente legge, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), la decadenza opera a decorrere dall'anno successivo a quello di rilevazione della differenza prevista nella medesima lettera a).
Art. 61 Disposizioni attuative, verifiche e sanzioni
1. Con uno o più decreti del dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), da emanarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli uffici competenti a ricevere le istanze ed emanate le disposizioni necessarie a garantire la corretta applicazione del presente capo.
3. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 62 Norme di salvaguardia comunitaria
1. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concesse in regime di esenzione dall'obbligo di notifica, ai sensi del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato.
2. Le medesime agevolazioni sono concesse nel rispetto delle discipline settoriali comunitarie, nonché delle condizioni e limiti previsti dal regolamento CE n. 800/2008, del manuale delle procedure del Programma operativo del Fondo sociale europeo (P.O.-F.S.E.) 2007-2013 e del vademecum per l'attuazione del P.O. F.S.E. e, specificamente, dal relativo allegato (vademecum delle spese ammissibili del Fondo sociale europeo).
3. L'autorità di gestione del Fondo sociale europeo definisce entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità di implementazione delle misure introdotte dal presente capo.
Art. 63 Risorse finanziarie
1. Per le finalità di cui al presente capo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 10.000 migliaia di euro e per gli esercizi finanziari 2011 e 2012 la spesa annua rispettivamente di 30.000 migliaia di euro cui si provvede con le risorse finanziarie dell'Asse prioritario 2 "Occupabilità-obiettivo D del Programma operativo regionale (P.O. F.S.E. - Sicilia 2007-2013) adottato con decisione n. C/2007/6722 del 18 dicembre 2007.
2. Per la realizzazione delle procedure telematiche di cui all'articolo 59, nonché dell'articolo 41 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, l'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzata ad attingere alle risorse assegnate dallo Stato per il potenziamento dei servizi per l'impiego di cui al comma 5 dell'articolo 117 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Art. 64 Convenzione per l'applicazione delle disposizioni agevolative
1. All'esercizio delle funzioni discendenti dall'applicazione del presente capo, provvede la Regione che può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, dei competenti organi statali.
2. Gli oneri di cui al presente articolo sono valutati in 800 migliaia di euro annui, per il triennio 2010-2012.
Art. 65 Regolazioni contabili
1. Per le finalità del presente capo, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio della Regione.
Attività extrascolastiche pomeridiane (art. 78)
Si finanzia attraverso i fondi POFSE 2007/2013 un piano di intervento per la realizzazione di attività extrascolastiche nelle ore pomeridiane nelle scuole di ogni ordine e grado delle aree a rischio marginalità socio-economico e territoriale della Regione.
La norma, all’art. 78, prevede, per le scuole del primo ciclo di istruzione che svolgeranno attività pomeridiane, che i comuni attivino, a partire dall’anno scolastico 2010-2011, un servizio mensa per gli allievi e che, qualora l’ente locale non dovesse adempiere, sarà la Regione a provvedere. La realizzazione delle attività pomeridiane nelle scuole in aree a rischio sarà finanziata con 40 milioni di euro del fondo sociale europeo. E’ una proposta del PD che ora è legge e che risponde, sebbene parzialmente, all’emergenza scuola creata in Sicilia dal governo Berlusconi e, in particolare, ai tagli previsti dalla riforma Gelmini.
Leggi Art. 78 Piano di attività extrascolastiche per le scuole in aree a rischio
1. Per il periodo 2011-2014 l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, finanzia, a valere sull'Asse IV P.O. F.S.E. 2007- 2013, Obiettivo specifico I1 e Obiettivo operativo I1)1, in favore delle scuole di ogni ordine e grado della Regione ubicate in aree a rischio marginalità socio-economica e territoriale, un piano di intervento per la realizzazione di attività extra scolastiche da svolgersi in ore pomeridiane.
2. Per le scuole del primo ciclo di istruzione, i comuni attivano, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, un servizio mensa destinato agli studenti impegnati nelle suddette attività.
3. Per la realizzazione di dette attività sono destinate a valere sul P.O. F.S.E. 2007-2013 risorse pari a 40 mila migliaia di euro da ripartirsi in misura di 20 mila migliaia di euro per l'anno scolastico 2010-11 e di 10 mila migliaia di euro per gli anni scolastici successivi.
4. Qualora l'ente locale non adempia alla fornitura di tale servizio mensa, la Regione provvede ad un intervento sostitutivo reperendo i relativi fondi dai trasferimenti agli enti locali.
Esenzione ticket per prestazioni specialistiche fasce deboli (art. 97)
Chi ha un reddito familiare fino a 20 mila euro (secondo parametri Isee) è esentato da pagamento dei ticket sanitari per esami specialistici e di laboratorio, a partire dal 2011.
Leggi Art. 97 Elevazione del valore ISEE di esenzione
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e, come sostituito dall'articolo 29 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, sono inseriti i seguenti commi:
"2 bis. Compatibilmente con le previsioni di ripartizione delle risorse del fondo sanitario, l'Assessore regionale per la salute è autorizzato a rideterminare con proprio decreto il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativamente alla soglia per la partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali entro la soglia massima di 20.000 euro.
2 ter. Le prescrizioni delle prestazioni di cui al comma 2 bis, redatte su ricettario del Servizio sanitario regionale, riportano la formulazione del quesito diagnostico, la specifica indicazione relativa al livello di priorità clinica nonché l'indicazione se trattasi di prescrizione suggerita dallo specialista. Tali condizioni costituiscono presupposto per l'ammissibilità al relativo rimborso. Le strutture sanitarie erogatrici pubbliche e private non possono accettare prescrizioni specialistiche prive delle informazioni di cui al presente comma.
2 quater. In caso di esecuzione delle prestazioni in violazione di quanto previsto al comma 2 ter, gli oneri relativi a tali prestazioni sono posti solidalmente a carico del medico prescrittore e del responsabile dell'erogazione stessa. Le aziende sanitarie provinciali, nell'ambito delle attività di controllo prevedono azioni specifiche di monitoraggio e verifica sull'appropriatezza delle prestazioni specialistiche, nonché valutazioni sull'andamento qualiquantitativo delle attività nel corso dell'anno, sulla base di linee guida e criteri fissati dall'Assessore regionale per la salute con proprio provvedimento.
2 quinquies. L'Assessorato regionale della salute procede ad avviare annualmente campagne di controllo sulla veridicità e corretta applicazione degli indicatori ISEE dichiarati, anche attraverso accordi con le amministrazioni dello Stato competenti per i controlli in materia fiscale e finanziaria.
2 sexies. E' abrogato il comma 14 dell'articolo 9 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12".
2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Zone Franche Urbane (art. 67)
Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale e al fine, altresì, di rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale nelle piccole e micro imprese ivi localizzate, la Regione istituisce e finanzia zone franche urbane, provvedendo al rimborso dei seguenti oneri fiscali, e contributivi connessi all'attività d'impresa:
a) imposte sui redditi e imposta regionale sulle attività produttive
b) imposta comunale sugli immobili e contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Il PD ha ottenuto con questa norma la possibilità di creare in Sicilia, con legge regionale, le zone franche urbane previste in ambito nazionale con la Finanziaria dell’ultimo Governo Prodi.
Per l’attuazione della zone franche urbane è previsto dal comma 13 un finanziamento di 45 milioni di euro per il triennio 2010-2012.
Leggi Art. 67 Istituzione e finanziamento di zone franche urbane
1. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale e al fine, altresì, di rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale nelle piccole e micro imprese ivi localizzate, la Regione istituisce, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dall'articolo 2, commi da 561 a 563, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, zone franche urbane, ed interviene, altresì, per il finanziamento delle misure previste per le zone franche urbane dalle citate leggi.
2. La Regione provvede al rimborso dei seguenti oneri fiscali, e contributivi connessi all'attività d'impresa:
a) imposte sui redditi e imposta regionale sulle attività produttive rispettivamente previste dalla lettera a) e dalla lettera b) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituite dal comma 562 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) imposta comunale sugli immobili e contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente previsti dalla lettera c) e dalla lettera d) del comma 341 dell'articolo 1 della prima citata legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, concessi rispettivamente dai comuni e dagli istituti previdenziali, previa stipula delle intese di cui al comma 11.
3. L'aiuto di cui alle disposizioni del presente articolo rispetta i limiti e le condizioni della comunicazione C (2009) 8126 della Commissione europea del 28 ottobre 2009, espressa ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, lettera c) del Trattato istitutivo della Comunità europea.
4. Le zone franche urbane destinatarie degli interventi di cui al presente articolo sono quelle già individuate dalla Regione con delibera della Giunta regionale n. 186 dell'1 agosto 2008, per le quali è stata avanzata proposta di finanziamento al CIPE da parte del Ministero per lo sviluppo economico con relazione del settembre 2008, nonché quelle individuate ai sensi del comma 5.
5. I comuni che intendano istituire una zona franca urbana elaborano la relativa proposta attivando il confronto con il partenariato sociale e la presentano entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Dipartimento regionale della programmazione che cura l'istruttoria delle proposte e individua quelle ritenute ammissibili secondo i criteri definiti dalla delibera CIPE n. 5/2008 del 30 gennaio 2008 e dalla circolare del Ministero per lo sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione n. 14180 del 26 giugno 2008.
Ai fini del finanziamento hanno priorità le zone franche urbane di cui al comma 4 e quelle che ricadono in province diverse. Non possono essere finanziate più di quattro zone franche urbane per provincia.
6. Nelle zone franche urbane ammesse al finanziamento a carico dei fondi statali, la Regione concede finanziamenti integrativi al solo fine di garantire le agevolazioni fiscali e contributive previste dal presente articolo.
7. Le piccole e micro imprese ammissibili alle agevolazioni sono quelle che iniziano una nuova attività economica nelle zone franche urbane nel periodo compreso fra il primo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 2012. Possono fruire delle agevolazioni anche le piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere godute da esercenti le imprese che sono soggetti passivi di imposta in Sicilia relativamente ai tributi
per i quali operano le agevolazioni.
9. Le piccole e micro imprese che iniziano la loro attività nelle zone franche urbane successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammesse a godere delle agevolazioni con priorità rispetto alle imprese già insediate.
10. Le imprese di cui ai commi precedenti possono usufruire delle agevolazioni nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modificazioni.
11. Per l'attuazione del presente articolo e per la concessione delle agevolazioni l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare le intese necessarie con gli istituti previdenziali e con i comuni interessati nonché con l'Agenzia delle entrate.
12. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente della Regione presenta all'Assemblea regionale una relazione sulle azioni attivate e sui risultati prodotti dagli aiuti regionali previsti dal presente articolo.
13. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo per il finanziamento di tutte le misure, è autorizzata la spesa di 45.000 migliaia di euro per il triennio 2010-2012, di cui 5.000 migliaia di euro per l'anno 2010 e 20.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. L'onere relativo è a carico del Programma attuativo regionale 2007-2013, priorità 6 del Fondo aree sottoutilizzate "competitività e sviluppo delle attività produttive" linea di azione 6.4 contratti di sviluppo, che presenta le relative disponibilità. Agli oneri ricadenti in ciascuno degli anni successivi al triennio 2010-2012 ed entro il limite di spesa complessivo di 100.000 migliaia di euro si provvede annualmente con legge di bilancio.
14. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio della Regione.
Sistema dei rifiuti (artt. 45-48)
Gli articoli 45, 46, 47 e 48 della Finanziaria riguardano norme relative alla riforma del sistema dei rifiuti, già realizzata con la legge regionale 8 aprile n. 9 “Gestione integrata rifiuti e bonifica siti inquinati”, approvata con il contributo determinante del Partito democratico, che prevede la riduzione degli Ato da 27 a 10, l’incremento della raccolta differenziata in sostituzione degli inceneritori e maggiori poteri per i sindaci.
Gli articoli approvati in Finanziaria, in particolare, riguardano:
art. 45 – Interventi a favore dei comuni per il ripianamento dei debiti. Piano di rientro;
art. 46 – Ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti;
art. 47 – Norme in materia di Piano regionale dei rifiuti;
art. 48 – Norme in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani.
Leggi Art. 45 Interventi in favore dei comuni per il ripianamento dei debiti. Piano di rientro
1. La Regione, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 61, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, concorre, secondo quanto previsto dal comma 8 al ripiano delle passività residue comunque intese maturate alla data del 31 dicembre 2009 dai singoli comuni per la copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti, sulla base delle risultanze dei bilanci consuntivi approvati dalle autorità d'ambito. A tal fine, l'intervento finanziario della Regione in favore di ogni singolo comune, tenuto conto della monetizzazione dei crediti prevista dal citato articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, è fissato nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra i pagamenti effettivamente sostenuti e i costi della gestione integrata dei rifiuti, risultanti dai bilanci consuntivi delle autorità d'ambito, approvati a decorrere dalla data di costituzione dei soppressi ambiti territoriali ottimali. La predetta misura percentuale, applicata ai pagamenti effettivamente sostenuti dai singoli comuni, non potrà determinare un intervento della Regione per un importo superiore alle passività residue comunque intese.
2. Il concorso della Regione di cui al comma 1 è concesso nella misura integrale per quei comuni che, nell'ultimo triennio solare antecedente a quello di entrata in vigore della presente legge, abbiano assicurato una percentuale media del livello di pagamenti effettivamente sostenuti non inferiore al 70 per cento a fronte dei costi della gestione, risultanti dai bilanci consuntivi approvati e che abbiano conseguito, nel medesimo periodo, un livello di raccolta differenziata non inferiore a quello previsto, per l'anno 2013, dalla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.
3. Il comune propone un piano di rientro dal debito complessivo, asseverato dall'autorità d'ambito, in cui siano specificati gli obiettivi economici da raggiungere e la loro scansione temporale, le misure da adottare per il raggiungimento di tali obiettivi, le modalità per il monitoraggio, la verifica della loro attuazione. Il piano, che dovrà riguardare tutti i debiti nei confronti dell'ATO di riferimento, è approvato dall'Assessorato regionale dell'economia, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.
4. La sottoscrizione del piano di rientro è subordinata all'avvenuta adozione, da parte del comune, degli atti necessari per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, secondo le modalità previste dalla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, nonché per la copertura integrale della propria quota parte dei debiti dell'ATO ed è condizione fondamentale per accedere ai benefici previsti dai commi 1 e 2.
5. La Regione eroga al comune la somma di cui ai commi 1 e 2 in un massimo di venti annualità.
6. Le somme trasferite dalla Regione, per le finalità del presente articolo, alla gestione liquidatoria di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 9/2010, che è costituita in forma unitaria, relativamente a tutte le autorità d'ambito, presso l'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale bilancio, ferma restando la possibilità di articolazione della gestione in sottogestioni distinte per materia o per territorio.
7. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono restituite entro un massimo di venti anni.
8. Il rimborso è rateizzato in quindici annualità, senza oneri accessori, laddove il singolo comune raggiunga, nel triennio successivo a quello dell'erogazione dell'anticipazione, un livello di riscossione medio della TARSU o della TIA non inferiore all'85 per cento.
9. Ai comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano assicurato l'integrale pagamento dei costi dei servizi ricevuti al 31 dicembre 2009 per la raccolta, il trasporto e smaltimento in discarica dei rifiuti solidi ed urbani, è destinato, per il triennio 2010/2012, come indicatore premiale, il 50 per cento delle somme complessive annualmente previste a titolo di premialità nel fondo unico delle autonomie locali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
10. Per le finalità di cui all'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, la gestione liquidatoria delle autorità d'ambito può realizzare operazioni finanziarie anche a medio e lungo termine, cui sono destinate prioritariamente le risorse di cui all'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. Con decreti dell'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, sono stabilite le modalità ed i termini di utilizzo delle suddette risorse.
11. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 9/2010, dopo le parole "i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso' è inserito il seguente periodo "ivi inclusi i crediti maturati fino al 31 dicembre 2008 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009.".
12. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale n. 6/2009, ai commissari ad acta nominati dalla Regione presso i comuni sono attribuiti i poteri relativi alla gestione della partecipazione sociale dei comuni nelle società d'ambito per la gestione ordinaria e straordinaria delle società stesse nonché quelli relativi alla definizione dei rapporti tra comuni e società d'ambito e in generale per la stipula ed attuazione delle operazioni finanziarie nello stesso previste.
13. Per le finalità del presente articolo, nonché per la completa attuazione dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, un limite di impegno decennale di 50.000 migliaia di euro annui.
Art. 46 Ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti
1. Per il triennio 2010-2012, il Presidente della Regione, ove, previo accertamento dell'autorità sanitaria competente o di altra competente per materia o per territorio, abbia adottato ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero agisca ai sensi dell'articolo 250 dello stesso decreto legislativo n. 152/2006 o in forza di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, è autorizzato ad anticipare agli enti locali interessati le necessarie risorse finanziarie, per far fronte ad esigenze straordinarie di tutela della sanità e dell'igiene pubblica, determinate dall'impossibilità per gli enti locali stessi di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Tale autorizzazione si estende alle ordinanze in corso. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.
2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate al bilancio le necessarie variazioni discendenti dall'applicazione del presente articolo.
3. Le anticipazioni devono essere restituite entro il termine previsto dall'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, e non possono essere disposte per un periodo di tempo che ecceda quello di efficacia dell'ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006.
4. Il rimborso è rateizzato in quindici annualità, senza oneri accessori, laddove il singolo comune raggiunga, nel triennio successivo a quello dell'erogazione dell'anticipazione, un livello di riscossione medio della TARSU o della TIA non inferiore all'85 per cento. Il raggiungimento di tale livello di riscossione rileva, altresì, quale criterio di premialità nell'attribuzione delle risorse derivanti dal "Fondo per le Autonomie locali". 5. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione all'Assemblea regionale.
Art. 47 Norme in materia di Piano regionale dei rifiuti
1. Al fine di provvedere alla sollecita definizione dei compiti affidati dagli articoli 9 e 16 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 ed in considerazione della complessità tecnica degli adempimenti previsti, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare accordi procedimentali con università o altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
Per l'espletamento di tali attività è, altresì, consentito il ricorso a soggetti imprenditoriali o a professionisti singoli o associati, nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 o dall'articolo 7, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa verifica della disponibilità di risorse interne, da utilizzare mediante specifici progetti obiettivo.
I suddetti compiti possono essere alternativamente affidati a società a partecipazione totalitaria dell'Amministrazione regionale che operino in regime di controllo analogo nonché mediante convenzioni stipulate con le associazioni di tutela dell'ambiente maggiormente rappresentative a livello nazionale e che dimostrino di possedere specifiche competenze in materia di gestione del servizio integrato dei rifiuti.
2. Per le finalità della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità può disporre l'utilizzazione di dipendenti in servizio presso i consorzi o le società d'ambito in atto esistenti, nel limite di sei unità di personale e sempre che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19 della stessa legge regionale n. 9/2010. Alla individuazione di tale personale, cui si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, si
provvede in relazione alle esigenze accertate da parte dell'Amministrazione regionale e in relazione alle specifiche competenze possedute.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 200 migliaia di euro. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 300 migliaia di euro annui.
4. I provvedimenti inerenti all'esecuzione delle pronunce rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Corte di Giustizia europea in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti o di materie consequenziali, connesse o comunque correlate, sono adottati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 48 Norme in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. All'articolo 2, comma 11, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 come modificato dall'articolo 57 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 sostituire le parole "entro cinque anni dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata" con le seguenti "entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione inesatta o infedele o da quando la stessa avrebbe dovuto essere presentata”.
Obbligo parametri Consip per forniture beni e servizi (art. 19)
Enti, amministrazioni e organismi regionali che intendono effettuare acquisti per forniture di beni o servizi, d’ora in poi dovranno rispettare gli standard (su qualità e prezzi) indicati da Consip. Ciò comporterà notevoli risparmi di spesa.
Leggi Art. 19 Acquisto di beni e servizi, comma 3
3. Gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa adottano, per la fornitura di beni e servizi superiori a 100 migliaia di euro, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip S.p.A., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente comma comporta responsabilità amministrativa.
Gli organi di vigilanza e controllo interno comunicano annualmente alle competenti amministrazioni regionali che svolgono le funzioni di vigilanza e tutela la corretta applicazione del presente comma.
Strade provinciali (art. 72)
Per la manutenzione straordinaria e la costruzione di nuove strade provinciali vengono assegnati 105 milioni di euro ( 10 milioni ad ogni provincia siciliana tranne Messina, alla quale vengono assegnati 25 milioni anche per far fronte ai danni causati dagli eventi franosi). La norma colma il vuoto causato del governo Berlusconi che ha tolto i fondi della seconda e terza annualità precedentemente assegnati dal governo Prodi: le Province si sono trovate, dunque, con progetti pronti ma senza più fondi.
Leggi Art. 72 Accordo di programma per manutenzione e costruzione di strade provinciali
1. Al fine di procedere al finanziamento di un programma di manutenzione straordinaria e/o costruzione di nuove strade provinciali l'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, di concerto con l'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato a sottoscrivere un accordo di programma con le singole amministrazioni provinciali per un ammontare complessivo di 105.000 migliaia di euro assicurando ad ogni provincia la somma di 10.000 migliaia di euro e di 25.000 migliaia di euro per la provincia di Messina, previa delibera della Giunta regionale.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 105.000 migliaia di euro, si fa fronte con le risorse del PAR FAS 2000-2006 e 2007-2013.
Pensioni d’oro (art. 40)
Viene stabilito un tetto (250 mila euro annui) per le pensioni dei dipendenti regionali
Leggi Art. 40 Retribuzione massima pensionabile per i dipendenti regionali
1. Le retribuzioni poste a base di calcolo dei trattamenti di pensione a carico della Regione ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, non possono eccedere l'importo annuo lordo di euro 250 migliaia.
Misure a sostegno dell’artigianato
Viene rifinanziato, dopo cinque anni, il fondo Crias per concedere credito agevolato alle imprese artigiane.
Restituzione dei crediti pregressi (20 milioni di euro in sette anni) attraverso la cartolarizzazione.
Misure a sostegno dell’agricoltura (Titolo VIII, artt. 80-90)
Stanziamento di 30 milioni di euro per risarcire i danni causati dalla peronospora nel 2007.
Stanziamento di 10 milioni di euro (contributo a fondo perduto) per le spese di gestione.
Riscrittura della norma sulla ristrutturazione debiti aziende agricole: a disposizione delle aziende agricole siciliane 13 milioni di euro.
Sempre per ristrutturazione debiti 10 milioni di euro per l’utilizzo dei Confidi.
Riorganizzazione del sistema delle cantine sociali: a disposizione 11,5 milioni di euro.
Contributo di 1,8 milioni di euro per le spese di gestione delle cantine sociali, per contribuire alle spese per la “vendemmia verde”.
Semplificazione burocratica dei rapporti tra azienda agricola e pubblica amministrazione.
Leggi TITOLO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E RISORSE AGRICOLE
Art. 80 Fondo di Solidarietà regionale
1. L'Amministrazione regionale promuove interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, dichiarate con decreti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e con deliberazioni della Giunta regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Fondo di solidarietà regionale destinato agli interventi compensativi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni. Le risorse del Fondo sono destinate ad anticipare e/o integrare, a titolo di cofinanziamento, le somme trasferite alla Regione con i piani di prelievo e riparto del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che a finanziare gli interventi compensativi previsti dalle declaratorie regionali. L'entità del Fondo è determinata annualmente con apposito stanziamento del bilancio di previsione della Regione ed è, comunque, contenuta nel limite annuo di 8.500 migliaia di euro.
3. Per l'esercizio finanziario 2010 il Fondo ha una dotazione pari a 8.500 migliaia di euro cui si provvede, quanto a 3.000 migliaia di euro con fondi regionali e quanto a 5.500 migliaia di euro con parte delle somme trasferite alla Regione a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'anno 2003 per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Agenzia per l'erogazione in agricoltura.
4. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 102/2004, entro i limiti ivi previsti, l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a contribuire al raggiungimento della percentuale massima prevista dell'80 per cento del costo dei premi per la stipula di contratti assicurativi. Annualmente con apposito stanziamento del bilancio di previsione della Regione è determinato l'ammontare delle somme necessarie. Per l'annualità 2010 è autorizzata la spesa di 7.000 migliaia di euro. Tale spesa può essere incrementata delle eventuali economie scaturenti dal Fondo di cui al comma 2.
5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 358 del 16 dicembre 2006.
6. Alle imprese agricole siciliane attive nei comparti produttivi per i quali è stato dichiarato, con delibera della Giunta regionale, lo stato di crisi di mercato possono essere concessi contributi per la riduzione del costo del carburante agricolo, nonché di altri costi aziendali.
7. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 6, ivi comprese le voci di costo da ammettere ad agevolazione, nonché l'individuazione del soggetto attuatore.
8. Gli aiuti di cui al comma 6 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione 2009/C 261/02 e successive modifiche ed integrazioni pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 261 del 31 ottobre 2009 che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.
Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta Comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta Comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.
9. Per l'attuazione dei commi 7 e 8, è previsto uno stanziamento di 10.000 migliaia di euro a valere sul bilancio della Regione.
10. Alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
"Art. 18 bis. Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e sistema delle garanzie tramite confidi
- 1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, in difficoltà a causa della crisi di mercato c/o delle avverse condizioni atmosferiche, gli Istituti di credito possono prorogare fino a ventiquattro mesi le esposizioni di natura agraria scadute alla data del 31 dicembre 2009 o in scadenza sino alla data del 31 agosto 2010, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, per le finalità di cui all'articolo 18 e con le medesime modalità operative nello stesso riportate, è autorizzata la spesa di 10 mila migliaia di euro, di cui 4 mila migliaia di euro a valere sul fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, istituito con legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, e 6 mila migliaia di euro a valere sull'articolo 4, comma 1 lettera h) della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.
3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, d'intesa con l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, lo stanziamento di cui al comma 2 è attribuito per le finalità previste al comma 1 sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi.
4. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli gli aiuti di cui ai commi 2 e 3 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 261/02 e successive modifiche ed integrazioni che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.
Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attua-zione della suddetta comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della
Commissione europea.".
11. All'articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b bis) del comma 6, le parole "10.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle seguenti "6.000 migliaia di euro";
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6 bis. Con decreto del ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura, è possibile effettuare compensazione tra gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al presente articolo.".
12. All'articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è così sostituito: "1. Alle imprese agricole singole e associate sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2009 previa accensione di mutui di durata almeno decennale.";
b) il comma 2 è così sostituito: "2. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari disciplina con proprio decreto le modalità applicative del presente articolo, compresa la misura massima delle agevolazioni stesse, dando priorità nell'erogazione ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali ed alle cooperative che gestiscono e coltivano terreni confiscati alla mafia. Il medesimo Assessore stipula convenzioni con le banche ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.";
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5 bis. Per l'attuazione del presente articolo sono rispettivamente competenti, per le imprese singole il Dipartimento regionale per gli interventi strutturali in agricoltura e per le società cooperative l'IRCAC";
d) al comma 6 le parole "5.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "13.000 migliaia di euro, a valere per gli ulteriori 8.000 migliaia di euro con parte delle assegnazioni statali, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, di competenza dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, per gli anni 2006, 2007 e 2008.".
13. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, è inserito il seguente:
"2 bis. Sulla spesa complessiva di 12.500 migliaia di euro gravano anche gli oneri relativi alle attività essenziali e funzionali alla corretta gestione delle operazioni di conferimento e trasformazione in succhi del prodotto.".
14. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad attuare e coordinare, d'intesa con l'Assessorato regionale della salute, le iniziative e gli interventi per il controllo delle produzioni agrarie anche avvalendosi delle Sezioni operative per l'assistenza tecnica istituite ai sensi della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 e successive modifiche e integrazioni.
15. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti d'interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali e degli enti o società vigilate e/o partecipate dalla Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche e integrazioni.
16. Con la medesima deliberazione di cui al comma 15 sono individuati gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i centri autorizzati di assistenza agricola sono tenuti ed i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quelli previsti dal citato articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
17. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito, per ciascun procedimento, ai sensi del comma 16, che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola. Decorso tale termine l'istanza si intende accolta.
18. La Giunta regionale definisce le modalità di certificazione da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola, della data certa di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.
19. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i centri autorizzati di assistenza agricola, al fine di disciplinare gli aspetti economici afferenti alle attività istruttorie dei centri ed ordinariamente di competenza della pubblica amministrazione.
20. E' istituito presso l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari l'Osservatorio regionale dell'imprenditoria giovanile in agricoltura (ORIGA) per l'esame delle relative problematiche, di cui sono chiamati a far parte i rappresentanti regionali delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale ed i rappresentanti degli ordini e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e forestali. La partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri aggiuntivi per la Regione e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa di 30 migliaia di euro annui a decorrere dal 2010, a valere sulle risorse assegnate alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
21. L'Osservatorio di cui al comma 20 è presieduto dall'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari o da un suo delegato.
22. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "20.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle seguenti "100 migliaia di euro".
23. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "6.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle seguenti "100 migliaia di euro".
24. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è così sostituita "6.000 migliaia di euro da destinare al fondo di cui al comma 2 dell'articolo 18 bis della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11;".
25. Alla lettera h-bis del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "8.000 migliaia di euro' sono sostituite dalle seguenti "11.000 migliaia di euro".
26. Alla lettera h-quater del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "15.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle seguenti "12.000 migliaia di euro".
27. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, dopo la lettera h-quater) sono aggiunte le seguenti:
"h-quinquies. 11.500 migliaia di euro per favorire la riorganizzazione delle cantine sociali cooperative aventi sede in Sicilia. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto fissa i parametri e le modalità di erogazione nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti;
h-sexies. 5.000 migliaia di euro da utilizzarsi per innalzare dal 50 al 70 per cento l'aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per la misura promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi e/o per finanziare eventuali scorrimenti di graduatoria;
h-septies. 3.000 migliaia di euro da utilizzarsi nel periodo 2010-2013 per il finanziamento di iniziative di qualificazione della produzione, proposte da organizzazioni di produttori vitivinicoli e cooperative che gestiscono terreni confiscati alla mafia riconosciute ai sensi della vigente normativa;
h-octies. 1.000 migliaia di euro da utilizzare nel periodo 2010-2012 per il finanziamento e le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;
h-nonies. 1.800 migliaia di euro per gli eventuali maggiori oneri, sulle spese di gestione delle cantine sociali, derivanti dall'adesione dei soci conferitori alla misura della vendemmia verde dell'OCM vitivinicolo;
h-decies. 500 migliaia di euro per l'integrazione dei fondi speciali di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Le modalità di erogazioni degli aiuti nonché i relativi parametri, di cui alle lettere da h-quinquies ad h-nonies, sono stabiliti con decreto dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In particolare il sostegno di cui alle lettere h-quinquies e h-nonies è erogato nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006. L'aiuto di cui alla presente lettera può anche essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C/16 del 22 gennaio 2009, "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica' e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2009) 4277 del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.".
28. Al fine di prevenire il fenomeno dell'usura l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, in conformità al comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è autorizzato ad integrare i fondi speciali antiusura costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", con vincolo a favore degli imprenditori agricoli, con priorità ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali.
29. L'integrazione di cui al comma 28 è pari a 1.500 migliaia di euro, di cui 500 migliaia di euro provenienti dalla lettera h-decies dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, come introdotta dal presente articolo, e le rimanenti 1.000 migliaia di euro a valere sul bilancio della Regione.
Art. 81 Interventi a compensazione dei danni da peronospera della vite
1. Al fine di indennizzare le aziende viticole che hanno subito un calo della produzione di almeno il 30 per cento a causa degli attacchi della peronospora della vite (plasmopara viticola), avvenuti in Sicilia nel corso del 2007, è previsto un aiuto a compensazione del danno subito.
2. Con decreto dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari sono definiti criteri, limiti e modalità per l'erogazione dell'aiuto di cui al comma 1.
3. L'aiuto è erogato alle condizioni di cui al punto V.B. 3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 319 del 27 dicembre 2006, relativo agli aiuti destinati a compensare le perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche in conformità alla nota (31) del paragrafo 132 lettera b) a piè di pagina C/319/20 degli stessi Orientamenti.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria per le finalità di cui al comma 1, le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 30 mila migliaia di euro rinvenienti in parte per 11.000 migliaia di euro dalla dotazione di cui alla lettera h-bis dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e per 6.387 migliaia di euro provenienti dalle assegnazioni di cui al decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205. La rimanente somma pari a 12.613 migliaia di euro è a carico del bilancio della Regione.
5. L'applicazione delle norme di cui al presente articolo avviene nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato di funzionamento dell'Unione europea.
Art. 82 Accordo delle filiere agroalimentari
1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari al fine di garantire il reddito degli imprenditori agricoli, quali primi componenti delle filiere produttive, promuove la sottoscrizione di accordi tra i componenti delle filiere agroalimentari a fronte di specifiche azioni di valorizzazione dei prodotti delle filiere.
2. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento in materia di agricoltura e sviluppo rurale.
3. I soggetti beneficiari di aiuti pubblici o altri interventi regionali devono rispettare l'accordo di filiera sottoscritto.
Art. 83 Mercati contadini
1. La Regione promuove, nel territorio siciliano, l'istituzione dei mercati contadini, allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:
a) promuovere l'incontro tra il mondo della produzione ed il mondo del consumo;
b) promuovere il coinvolgimento ed il partenariato tra ente pubblico e gli operatori privati;
c) creare opportunità per le piccole produzioni locali di qualità.
2. Possono esercitare la vendita diretta gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, regolarmente iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
3. I mercati contadini possono essere organizzati e promossi dai seguenti enti:
a) comuni;
b) unioni di comuni;
c) province regionali;
d) consorzi di imprese agricole.
4. Per le finalità del presente articolo, gli enti promotori operano preferibilmente in partenariato con le organizzazioni agricole o con le cooperative legate al mondo agricolo.
5. I soggetti promotori di cui al comma 3, esercitano le funzioni a loro delegate dalle normative di settore, specificatamente nelle seguenti materie:
a) controllo del rispetto delle norme igienico-sanitarie;
b) individuazione delle aree ove ubicare i mercati agricoli;
c) rispetto delle norme sulla provenienza dei prodotti e sull'etichettatura;
d) calendarizzazione settimanale dei mercati;
e) fornitura dei servizi necessari;
f) ordine pubblico.
6. L'attività di vendita è consentita solo ad imprenditori accreditati e che esercitino la propria attività produttiva nell'ambito del territorio siciliano.
7. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, con apposita delibera stabilisce:
a) i criteri e le modalità per la redazione, la presentazione dei progetti e i tempi di realizzazione;
b) i requisiti dei soggetti beneficiari e le modalità di accreditamento;
c) i criteri di valutazione dei progetti.
8. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari effettua monitoraggi periodici delle iniziative e, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale un rapporto sullo stato di attuazione delle stesse.
Art. 84 Norme in materia di agriturismo
1. Dopo il comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, è aggiunto il seguente:
"11 bis. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la salute e dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa delibera della Giunta regionale, sono emanate le disposizioni regolamentari applicative del presente articolo. In particolare sono oggetto del decreto:
a) la definizione dei requisiti di cui al comma 1;
b) l'individuazione delle superfici minime e le caratteristiche delle piazzole, dei percorsi, dei parcheggi e dei servizi degli agricampeggi;
c) la disciplina dell'attività di congelamento degli alimenti destinati al consumo, di cui al comma 8;
d) la regolamentazione dell'attività di macellazione di cui al comma 8, con particolare riferimento alla quantità di animali che possono essere macellati, alle caratteristiche dei locali di macellazione, all'attività di preparazione e somministrazione e alle modalità di lavorazione in azienda di tutte le carni macellate, anche all'esterno dell'azienda, nel rispetto delle normative vigenti.".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, è aggiunto il seguente:
"5 bis. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa delibera della Giunta regionale, sono emanate le disposizioni regolamentari applicative della presente legge, ivi compresi gli obblighi degli operatori agrituristici, ad esclusione delle materie disciplinate dall'articolo 5 e dal comma 4.".
3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, le parole "agli articoli 8 e 9." sono sostituite dalle seguenti "all'articolo 9 ed al decreto previsto dall'articolo 13.".
4. Le disposizioni di cui alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, ad esclusione di quelle contenute nel Titolo V, si applicano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del decreto di cui all'articolo 13 della medesima legge regionale n. 3/2010.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, entrano in vigore dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del decreto di cui al medesimo articolo 3.
6. L'articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, si applica anche agli edifici di proprietà dell'imprenditore agricolo di cui alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, che intenda destinarli esclusivamente per la creazione di un'azienda agrituristica con ospitalità non superiore a dieci posti letto.
Art. 85 Canoni irrigui
1. I consorzi di bonifica non possono aumentare, per la stagione agraria 2010, i canoni irrigui.
Art. 86 Enoteca regionale della Sicilia
1. L'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5 è così modificato:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Enoteca regionale della Sicilia e rete di enoteche locali";
b) il comma 1 è così modificato: "1. E' istituita l'enoteca regionale della Sicilia e la rete di enoteche locali alla cui realizzazione si provvede con i fondi P.O.R. Sicilia 2000-2006 secondo le modalità previste dalla corrispondente misura. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ne promuove la costituzione con atto pubblico";
c) il secondo periodo del comma 2 è così modificato:
"All'Enoteca regionale Siciliana e alla rete di enoteche locali possono aderire enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati che operano nel settore vitivinicolo e che promuovono o esplicano attività collegate al settore vitivinicolo e/o al turismo.";
d) il comma 3 è così modificato: "3. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a concedere un contributo per le spese di costituzione e di gestione dell'Enoteca regionale della Sicilia e rete di enoteche locali e delle strade del vino riconosciute, per tre anni in misura decrescente, così stabilita:
1) per i comuni in cui ricadono le enoteche regionali il contributo è pari a euro 60.000, euro 40.000 e euro 40.000 rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di avviamento;
2) per i comuni in cui ricadono le enoteche locali il contributo è pari a euro 40.000, euro 30.000 e euro 20.000 rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di avviamento.
L'importo concesso annualmente ai comuni per la singola enoteca non può superare in ogni caso il 50 per cento dei costi di gestione sostenuti dalla stessa. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa complessiva di mille migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2010-2011-2012.".
Art. 87
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
Art. 88 Contributi alle aziende agro-silvo pastorali
1. Per le finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991 è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, la spesa di 320 migliaia di euro.
Art. 89
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
Art. 90 Interventi a favore dei marittimi imbarcati sul motopeschereccio "Luna rossa', vittime dell'evento del 6 marzo 2010. Spese carburanti
1. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato a concedere un contributo straordinario di 20 migliaia di euro a favore dei marittimi imbarcati sul motopeschereccio "Luna rossa", vittime dell'evento del 6 marzo 2010.
2. E' concesso un contributo straordinario di 80 migliaia di euro in favore dell'armatore del motopeschereccio di cui al comma 1, al fine di fronteggiare il danno causato dall'interruzione dell'attività di pesca e la riparazione del natante. Alla spesa di 80 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2010, con parte della disponibilità dell'U.P.B. 10.4.2.6.1, capitolo 746811, di cui alle assegnazioni disposte ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.
3. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a concedere un contributo alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione, quale concorso per la copertura delle spese sostenute per il consumo di gasolio nel biennio 2009/2010, come si evince dal libretto "consumo di carburante". Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 5 mila migliaia di euro.
Il contributo è concesso nell'ambito del regime "de minimis', ai sensi del regolamento CE n. 875/2007, del 24 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 196 del 25 luglio 2007.
Misure a sostegno delle cooperative
Ristrutturazione dei debiti delle cooperative e sostegno (abbattimento interessi fino al 60%) per l’accensione di mutui.
Società partecipate dalla Regione (art. 20)
Si individuano alcuni settori strategici nei quali la Regione interverrà con società a totale o maggioritaria partecipazione. Nei settori strategici non potrà esserci più di una società e si procederà alla dismissione delle quote o alla liquidazione delle società dei settori non strategici.
Ciò comporterà la riduzione delle società partecipate dalla Regione siciliana con la conseguente razionalizzazione dell’organizzazione e dei costi.
La norma nasce da un disegno di legge presentato dal Pd che, in particolare, si è impegnato per introdurre tra le aree strategiche, di cui all’art. 2, la lettera k , che individua il settore idrico tra le aree strategiche.
Leggi Art. 20 Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione
Art. 20 Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione
1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'economia adotta, con proprio decreto, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, le necessarie iniziative affinché ad ogni area strategica individuata dal comma 2 corrisponda una sola società a totale o maggioritaria partecipazione regionale o una sola impresa pubblica, ponendo in atto le procedure necessarie alla dismissione delle partecipazioni strategicamente non rilevanti per il perseguimento dei fini istituzionali della Regione.
2. Le aree strategiche della Regione sono:
a) trasporti pubblici;
b) servizi ausiliari;
c) promozione dell'immagine della Sicilia, della cultura, dell'attività turistica e dell'artigianato;
d) sviluppo e innovazione;
e) attività informatiche e I.C.T della Regione;
f) gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale;
g) servizi di emergenza sanitaria;
h) servizi di riscossione dei tributi;
i) credito;
j) ricerca;
k) attività di captazione e/o accumulo e/o potabilizzazione e/o adduzione di acqua di interesse regionale;
l) settore agroalimentare;
m) salvaguardia del territorio e dell'ambiente;
n) energia.
3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, possono essere individuate ulteriori aree strategiche.
4. Le società a totale partecipazione della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le opportune iniziative affinché i compensi degli organi di amministrazione e di controllo vengano ridotti ad un importo massimo onnicomprensivo, ivi compresi eventuali benefit, di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo e dei comitati di sorveglianza.
5. Le disposizioni di cui al comma 4, in quanto compatibili con l'ordinamento degli enti locali e con la normativa vigente in materia, si applicano anche alle società a totale o maggioritaria partecipazione degli enti locali e territoriali della Regione.
6. Al fine di garantire il livello occupazionale, il personale delle società dismesse, in servizio alla data del 31 dicembre 2009, è trasferito nelle società risultanti alla fine del processo di riordino. E' fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere a nuove assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Cooperative edilizie (art. 70)
Proroga che consente di estendere le graduatorie per altri 24 mesi a condizione che vi siano interventi edilizi conformi agli strumenti urbanistici. Inoltre le cooperative potranno recuperare manufatti esistenti e realizzare abitazioni nei centri storici e nelle zone ad alte densità edilizia (zone A) con mutui fino a 200.000 euro a tasso zero (lo stanziamento è di cinque milioni di euro).
Leggi Art. 70 Agevolazioni in favore di cooperative edilizie
1. Alle cooperative edilizie incluse nelle graduatorie approvate con i decreti assessoriali n. 1113 del 2 aprile 2008 e n. 3263 del 19 novembre 2008, che realizzano il programma costruttivo con il recupero di immobili ubicati nel centro storico o in zona omogenea "A" del PRG, è destinata un'ulteriore somma di 5 mila migliaia di euro, per il limite di impegno ventennale dei contributi in annualità previsti dall'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, che prevedono la possibilità di accesso al mutuo agevolato fino ad un massimo di 200 migliaia di euro per singola unità abitativa.
3. Le cooperative che intendano avvalersi della presente agevolazione presentano entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la formazione di un programma di utilizzazione delle disponibilità finanziarie indicate al comma 1, titolo di proprietà o contratto preliminare di compravendita autenticato da un notaio e registrato ai fini fiscali di immobili ricadenti nel centro storico o nella zona omogenea "A".
4. Gli interventi ammessi alla finanziabilità di cui ai decreti assessoriali n. 1113 del 2 aprile 2008 e n. 3263 del 19 novembre 2008 che non rientrano nelle graduatorie di cui al comma 1, possono essere finanziati solo in presenza di interventi costruttivi realizzati in aree PEEP o in aree appositamente destinate dai comuni e i cui piani di lottizzazione siano stati regolarmente approvati.
5. Fermo restando le disposizioni dei commi precedenti, i termini previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13 e i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 sono prorogati di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per le cooperative edilizie che comprovino, attraverso la revisione ordinaria, di essere in possesso dei requisiti di legge, sono riaperti i termini di scadenza previsti dall'articolo 67, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, per non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Diritto allo studio
Viene ridotato di 5 milioni di euro il fondo per l'Ersu (Ente regionale per il diritto allo studio).
Dotazione organica della Regione (art. 51)
Viene definita la dotazione organica della Regione: si creano le premesse per l’inserimento nei ruoli della Regione dei lavoratori regionali con contratto quinquennale in scadenza il 31 dicembre. Il tutto senza un euro di spesa in più per le finanze pubbliche.
Leggi Art. 51 Misure urgenti di sostegno all'occupazione
1. Il numero dei posti complessivi in organico, alla data di entrata in vigore della presente legge, delle categorie del personale non dirigenziale nel ruolo dell'Amministrazione regionale, con esclusione del personale non dirigenziale appartenente al Corpo forestale della Regione, è in atto stabilito, fino a nuova determinazione con le procedure di cui al comma 2, nella Tabella A) di cui al comma 3.
2. La rideterminazione annuale della dotazione organica è effettuata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali, sulla base dei fabbisogni rappresentati dai dirigenti generali, nelle ipotesi di adeguamenti o modifiche discendenti da disposizioni normative o contrattuali sopravvenute, o di riduzione di numero di unità di personale rispetto a quanto previsto nella tabella A) di cui al comma 3 e di contrazione della spesa complessiva.
3. Tabella A
Categoria D |
5.600 |
Categoria C |
4.600 |
Categoria B |
2.600 |
Categoria A |
2.800 |
Totale personale del comparto non dirigenziale |
15.600 |
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6. E' autorizzata, sino al 31 dicembre 2010, l'utilizzazione dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.
7. E', altresì, autorizzata al massimo fino al 30 giugno 2010, l'utilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della medesima legge regionale n. 13/2009. Al relativo onere si provvede prioritariamente con le economie di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21 nonché, nella misura di 3.000 migliaia di euro con risorse regionali.
8. I contratti per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, stipulati in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2010, ricorrendone le condizioni.
9. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, i relativi fondi sono incrementati, per il periodo 1 maggio - 31 dicembre 2010, di 1.063 migliaia di euro (U.P.B. 6.4.1.3.1 - capitolo 321312).
10. Le linee guida dell'amministrazione approvate con delibera di Giunta regionale 4 dicembre 2009, n. 514 sono adottate con regolamento ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale.
11. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono quantificati in 39.251 migliaia di euro.